Le zone di rispetto venatorio sono istituite dalla Legge Regionale 3/94 che recita:
Art. 17 bis
Zone di rispetto venatorio
1. La struttura regionale competente, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f).
2. Nelle zone di rispetto venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati.
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentitii comuni o le unioni di comuni interessati.
6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
6 bis. Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico- venatorio regionale.
7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scrit ta “Zone di rispetto venatorio – divieto di caccia”.