Il TAR Toscano conferma la beccaccia fino al 31 gennaio. Sospesa la caccia a Pavoncella e Moriglione.
Nell’Ordinanza n° 00158 pubblicata ieri dalla seconda sezione del TAR Toscano sul ricorso al calendario venatorio avanzato dalle Associazioni ambientaliste ed animaliste, i giudici amministrativi hanno accolto le argomentazioni fornite dalla Regione Toscana e le motivazioni aggiuntive al ricorso incidentale presentate dalle Associazioni Venatorie in data 25 ottobre 2019 per la declaratoria di illegittimità. Motivazioni aggiuntive espressamente richiamate e citate nell’ordinanza e che hanno contribuito in misura determinante sugli esiti positivi raggiunti. Il TAR infatti afferma che la Regione Toscana “abbia assolto al proprio onere motivazionale al fine del superamento delle indicazioni contenute nel parere Ispra, sulla scorta di affidabili e aggiornati monitoraggi e ulteriori studi scientifici e nuovi pareri … omissis … e dunque dimostrato l’attendibilità dell’individuazione della prima decade di febbraio della migrazione pre-nuziale … omissis … e stabilire la chiusura della caccia al 31 gennaio 2020”. Tra gli studi presi a riferimento vi è quello prodotto dall’ Ufficio avifauna migratoria della Federcaccia in collaborazione con l’Associazione Amici di Scolopax incentrato sullo studio, l’osservazione e l’analisi della migrazione della Beccaccia attraverso il monitoraggio satellitare e sulla comparazione e analisi dei dati inerenti agli abbattimenti.
Alcuni aspetti della sentenza lasciano aperte le altre criticità, infatti che per quanto riguarda le specie Moriglione e Pavoncella il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva della caccia, rimandando il pronunciamento di merito al prossimo 19 maggio 2020.
Al momento pertanto, la caccia alle due specie è sospesa. Le parti sono impegnate a produrre gli atti e gli studi necessari per superare questa sospensiva.
Un ulteriore fronte aperto è quello relativo all’ arco temporale e sul calcolo dei giorni per la caccia alle specie oggetto di pre-apertura; anche in questo caso, si continua a registrare un pronunciamento, riconfermato dalla sentenza di ieri, nel quale si riafferma che la chiusura anticipata a dette specie eventualmente previste in pre-apertura, dovrà corrispondere al periodo compreso dall’ inizio dell’apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria.