Approvata dalla Regione Toscana la delibera per la caccia in deroga allo storno.
Estratto delibera:
1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni
esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai
sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle
coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole
come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta
regionale e nel periodo compreso tra il 16 settembre 2018 e il 16 dicembre 2018;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le
seguenti modalità:
a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a
protezione delle colture;
3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili
in Toscana nel 2018 in attuazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e
disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare
entro il 20 novembre 2018 (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) alla
Regione Toscana il numero dei capi di storno abbattuti in deroga alla data del 10 novembre 2018;
5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai
cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi
complessivi per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre – 16 dicembre 2018) con l’uso di fucile
con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente
non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
7. di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita
sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale; i cacciatori dovranno dare
comunicazione (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) dei capi
complessivamente abbattuti durante la stagione venatoria, entro il 28 febbraio 2019
9. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente
provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
10. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare
che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
11. di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle
guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/94.
12. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 19 bis della legge 157/1992.